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Marco Gallo
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Studio notarile Dott. Marco Gallo

Copia atti stipulati

Chiunque può richiedere al notaio il rilascio di una o più copie autentiche di un atto notarile.
Non occorre fornire giustificazione o motivazione alla richiesta di una copia di un atto notarile il cui rilascio, in quanto atto pubblico, non è lesivo della riservatezza dei dati in esso riportati.

Basta inserire i propri dati nel modulo presente nella pagina – ricordando che i campi con asterisco (*) sono obbligatori – o contattare telefonicamente le nostre sedi di Pinerolo e Brandizzo. 

FAQ

Qual è la differenza tra atto pubblico e scrittura privata autenticata?

L’atto pubblico è un documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale alla presenza delle parti, che ne attesta l’identità e le dichiarazioni fatte in quel momento. Questo tipo di atto gode di forza probatoria privilegiata, facendo piena prova fino a querela di falso sia delle dichiarazioni delle parti sia dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale. L’atto pubblico è spesso richiesto per transazioni importanti, come compravendite immobiliari, convenzioni matrimoniali o atti soggetti a pubblicità legale, e può essere immediatamente esecutivo senza ulteriori formalità.

La scrittura privata autenticata, invece, è un documento redatto dalle parti stesse secondo il contenuto da loro scelto e successivamente autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale. L’autenticazione serve a confermare che le firme apposte appartengono effettivamente alle persone indicate, conferendo maggiore certezza giuridica rispetto a una semplice scrittura privata. Tuttavia, la sua validità è generalmente limitata alle parti coinvolte e non gode della stessa presunzione di veridicità e opponibilità a terzi dell’atto pubblico.

Il costo di un atto notarile è composto da diverse voci, tra cui oneri fiscali, spese anticipate e onorari del notaio. L’importo del compenso per l’attività notarile varia in base alla tipologia di atto, al suo valore e alla complessità delle attività svolte. Le parcelle notarili si suddividono in due macro categorie: oneri notarili, che a loro volta si distinguono in spese anticipate, onorario del notaio e contributi notarili. La parte più rilevante della parcella notarile è rappresentata dalle tasse e dalle imposte da versare all’Erario. Negli atti immobiliari, la prima voce da considerare è l’imposta di registro, che può essere una cifra fissa di 200,00 euro o una percentuale proporzionale del 2%, 9% o 15%. Oltre all’imposta di registro, ci sono altre imposte da pagare, che variano a seconda della tipologia di atto.

Uno dei principali svantaggi della separazione dei beni è la maggiore complessità nella gestione del patrimonio. A differenza della comunione dei beni, dove i beni sono gestiti congiuntamente, nella separazione ogni coniuge è responsabile per la propria parte. Questo può portare a conflitti riguardo alla gestione e all’acquisto di beni comuni, poiché ogni coniuge agisce in modo autonomo. Tuttavia due coniugi che siano in separazione dei beni hanno maggiori agevolazioni fiscali.

Con la rinuncia all’eredità che è un atto formale da sottoscriversi avanti ad un notaio o al cancelliere del tribunale dove è stata aperta la successione il rinunciante non deve pagare alcuna tassa di successione, in quanto è come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. In caso di suoi discendenti, essi per rappresentazione sono chiamati in suo luogo alla successione medesima.

La legittima è la quota di eredità che la legge italiana garantisce a determinati soggetti, noti come legittimari, anche se il testatore ha disposto diversamente nel suo testamento. I legittimari includono generalmente il coniuge e i figli del defunto ed in loro assenza gli ascendenti.

La donazione è un atto volontario con effetto immediato, con cui una persona (donante) trasferisce gratuitamente un bene o una somma di denaro a un’altra persona (donatario) durante la propria vita, richiedendo spesso un atto notarile e la presenza di due testimoni per beni di valore significativo. La successione, invece, riguarda il trasferimento dei beni di una persona defunta agli eredi o legatari, secondo quanto stabilito dalla legge o da un testamento.

Certificato di morte: Rilasciato dal Comune dove è avvenuto il decesso, serve per attestare ufficialmente la data del decesso.

Documenti d’identità e codici fiscali: Necessari per il defunto e per tutti gli eredi. Se non si ha il codice fiscale del defunto, è possibile recuperarlo online.

Atto sostitutivo di notorietà: Questo documento attesta lo stato di famiglia del defunto e degli eredi. Può essere redatto presso un notaio o direttamente al Comune o al CAF.

Copia del testamento: Se il defunto ha lasciato un testamento, è necessaria una copia autentica. È possibile verificare l’esistenza di un testamento nel Registro Generale dei Testamenti.

Dati anagrafici di eventuali eredi premorti: Se ci sono eredi che sono deceduti prima del defunto, è necessario fornire i loro dati e quelli dei loro discendenti.

Documentazione relativa ai beni immobili: Include atti di proprietà, eventuali successioni precedenti e documentazione delle variazioni catastali.
Dichiarazione sussistenza crediti: Rilasciata da banca o posta, relativa alla posizione attiva e passiva del defunto.

Essere pieno proprietario di un bene (sia esso un fabbricato, un terreno o anche un capitale) significa detenere un fascio di poteri pressoché illimitato su di esso, nei limiti stabiliti dalla legge. Queste facoltà si possono riassumere principalmente in due grandi categorie:

1.il diritto di godere della cosa (in latino, ius utendi et fruendi): ossia la facoltà di utilizzare il bene direttamente, trarne i frutti (naturali, come i prodotti di un campo, o civili, come i canoni di locazione di un appartamento), e in generale ricavarne ogni utilità che esso può offrire;

2.il diritto di disporre della cosa (in latino, ius abutendi): cioè la facoltà di alienare il bene (venderlo, donarlo), costituirvi diritti reali minori (come una servitù), o addirittura distruggerlo (nei limiti consentiti).
Quando queste due macro-facoltà vengono separate e attribuite a soggetti distinti, entriamo nel campo della nuda proprietà e dell’usufrutto.

L’acquisto di una casa è certamente una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona e, per tutelare al meglio i cittadini, lo Stato richiede che il contratto sia stipulato da un pubblico ufficiale imparziale e specializzato sulla materia: il notaio che interviene per legge in posizione di terzietà e indipendenza rispetto a venditore e acquirente, garantendo che l’acquisto dell’immobile avvenga nel rispetto di tutte le norme di legge. Per questo motivo si consiglia all’acquirente (quasi sempre la parte debole della compravendita) di rivolgersi al notaio di propria fiducia fin dall’inizio delle trattative, prima ancora di firmare proposte di acquisto o contratti preliminari, che sono già vincolanti ed impegnativi, in modo da poter considerare insieme a lui ogni aspetto dell’operazione da compiere.

Le agevolazioni per la prima casa in Italia sono destinate a chi acquista un immobile principale, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla proprietà. Queste agevolazioni includono una riduzione dell’imposta di registro dal 9% al 2% e , nel caso di trasferimento assoggettato all’IVA dal 10% al 4%. È necessario rispettare determinati requisiti, come non possedere altre abitazioni agevolate in Italia e non essere titolari esclusivi o in comunione con il coniuge di diritti su un altro immobile nel medesimo Comune. Le agevolazioni non si applicano alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che riguardano abitazioni di lusso.

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