Consiste nell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale nell’acquisto dell’immobile “prima casa” ed in una maggiore facilità nella possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per la prima casa; entrato in vigore dal 26 maggio 2021 e valido (salvo proroghe) fino al 31 dicembre 2023 favorisce l’autonomia abitativa dei giovani di età non superiore a 36 anni di età che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Quali requisiti occorre avere?

L’acquirente, per poter usufruire del bonus nell’acquisto della prima casa, deve avere:

1) un’età inferiore ai 36 anni – non deve ancora aver compiuto 36 nell’anno in cui richiede l’agevolazione;

2) un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000,00 euro.

In che cosa consiste?

L’agevolazione legata agli atti di acquisto della prima casa consiste in:

– esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale, per i trasferimenti assoggettati all’imposta di registro;

– credito d’imposta pari all’IVA corrisposta, per i trasferimenti soggetti ad IVA; il credito potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;

– esenzione dall’imposta sostitutiva (0,25%) dovuta nel caso di mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa.

Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze classificate nelle seguenti categorie catastali (ma limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria):

C/2 (magazzini e locali di deposito);

C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse);

C/7 (tettoie chiuse o aperte).

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