L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di aziende, quote sociali ed azioni – Articolo 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 346 del 1990 e coacervo.

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di aziende, quote sociali ed azioni – Articolo 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 346 del 1990 e coacervo.

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Con la raccomandazione della Commissione Europea n. 94/1069/CE del 7 dicembre 1994, la Comunità Europea invitava gli Stati membri "ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro" ed invitava gli stessi Stati membri a prevedere imposte di donazione e successione non eccessivamente gravose considerato il fatto che, spesso, “il pagamento delle imposte di successione o di donazione rischia di mettere in pericolo l’equilibrio finanziario dell’impresa e quindi la sua sopravvivenza”. Detta raccomandazione ha portato all’introduzione, con la legge finanziaria del 2007, del comma 4-ter all’articolo 3 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, che, proprio al fine di agevolare il passaggio generazionale delle aziende, prevede che i trasferimenti…
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Vendita di immobili agevolati con superbonus: le novità

Vendita di immobili agevolati con superbonus: le novità

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La Legge di bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio 2024, prevede novità per le plusvalenze da cessioni di beni immobili agevolati con il superbonus. All’articolo 67, comma 1, del TUIR è stata aggiunta la lettera b-bis che include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni…
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MODIFICHE AL D.LGS. 122/2005 (TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE)

MODIFICHE AL D.LGS. 122/2005 (TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE)

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Il D. Lgs. 122/2005, come precisato all'articolo 1, si applica quando il venditore sia un costruttore o una cooperativa edilizia e l'acquirente sia una persona fisica - anche socio di cooperativa edilizia.Il suddetto decreto legislativo riguardante la tutela degli acquirenti di immobili da costruire è stato modificato recentemente al fine di poter dare una miglior tutela agli acquirenti stessi, i quali a seguito del mancato rilascio delle tutele previste da parte del costruttore, rischiano di perdere quanto da loro versato prima di addivenire alla stipula del contratto definitivo.La nuova normativa è entrata in vigore il 16 marzo 2019, ed ai sensi del nuovo articolo 5 del TAIC, le modifiche legislative in oggetto sono applicabili ai contratti per i quali il titolo abilitativo sia richiesto o rilasciato successivamente a tale data.Per…
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