Con la Riforma Cartabia dal 28 febbraio 2023 ci si può rivolgere anche al Notaio, oltre che al Giudice, per le autorizzazioni alla stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno, oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari.
In caso di minore, interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno l’autorizzazione che il Notaio rogante – previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale – può rilasciare serve a:
- Accettare in donazione un immobile
- Vendere/acquistare un immobile
- Permutare un immobile
- Dividere un immobile con altri
- Accettare o riunciare l’eredità
- Accettare legati
- Cancellare ipoteche
- Intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca.
Come funziona?
Il Notaio rogante rilascia l’autorizzazione, ai chiamati all’eredità o agli eredi, al curatore dell’eredità giacente e all’esecutore testamentario, verificando la necessità o l’utilità evidente di straordinaria amministrazione nell’interesse del sottoposto a misura di protezione. Comunica l’autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento. L’autorizzazione diventa efficace decorsi 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al Pubblico Ministero, senza che sia stato proposto reclamo.
Si riducono, pertanto, notevolmente i tempi di autorizzazione.
Il Notaio rogante non può utilizzare l’autorizzazione emessa da un altro Notaio, nè può stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da un altro Notaio.