Con la Riforma Cartabia dal 28 febbraio 2023 ci si può rivolgere anche al Notaio, oltre che al Giudice, per le autorizzazioni alla stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno, oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari.

In caso di minore, interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno l’autorizzazione che il Notaio rogante – previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale – può rilasciare serve a:

  • Accettare in donazione un immobile
  • Vendere/acquistare un immobile
  • Permutare un immobile
  • Dividere un immobile con altri
  • Accettare o riunciare l’eredità
  • Accettare legati
  • Cancellare ipoteche
  • Intervenire in un atto di mutuo come datore di ipoteca.

Come funziona?

Il Notaio rogante rilascia l’autorizzazione, ai chiamati all’eredità o agli eredi, al curatore dell’eredità giacente e all’esecutore testamentario, verificando la necessità o l’utilità evidente di straordinaria amministrazione nell’interesse del sottoposto a misura di protezione. Comunica l’autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento. L’autorizzazione diventa efficace decorsi 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al Pubblico Ministero, senza che sia stato proposto reclamo.

Si riducono, pertanto, notevolmente i tempi di autorizzazione.

Il Notaio rogante non può utilizzare l’autorizzazione emessa da un altro Notaio, nè può stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da un altro Notaio.

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